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    Attività Antincendio

    Al seguente link, le attività antincendio secondo il D.P.R. 151/2011

     

     

    Di seguito il precedente elenco secondo il D.M. 10/03/1998, armonizzato e sostituito dal D.P.R. 151/2011  

     

    Le attività antincendio per cui è previsto C.P.I. con riferimento al D.M. 10/03/1998:

     

    9.2 - ATTIVITÀ A RISCHIO DI INCENDIO ELEVATO 

    La classificazione di tali luoghi avviene secondo i criteri di cui all'allegato I al presente decreto. 

    A titolo esemplificativo e non esaustivo si riporta un elenco di attività da considerare ad elevato rischio di incendio: 

    1. a) industrie e depositi di cui agli articoli 4 e 6 del DPR n. 175/1988, e successive modifiche ed integrazioni;
    2. b) fabbriche e depositi di esplosivi;
    3. c) centrali termoelettriche;
    4. d) impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;
    5. e) impianti e laboratori nucleari;
    6. f) depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 20.000 m2
    7. g) attività commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 10.000 m2;
    8. h) scali aeroportuali, infrastrutture ferroviarie e metropolitane;
    9. i) alberghi con oltre 200 posti letto;
    10. l) ospedali, case di cura e case di ricovero per anziani;
    11. m) scuole di ogni ordine e grado con oltre 1000 persone presenti;
    12. n) uffici con oltre 1000 dipendenti;
    13. o) cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e ripara ione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 m;
    14. p) cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi.

    I corsi di formazione per gli addetti nelle sovrariportate attività devono essere basati sui contenuti e durate riportate ne corso C. 

     

    9.3 - ATTIVITÀ A RISCHIO DI INCENDIO MEDIO 

    A titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano in tale categoria di attività: 

    1. a) i luoghi di lavoro compresi nell'allegato al D.M. 16 febbraio 1982 e nelle tabelle A e B annesse al D.P.R. n. 689 del 1959, con esclusione delle attività considerate a rischio elevato;
    2. b) i cantieri temporanei e mobili ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all'aperto.

    La formazione dei lavoratori addetti in tali attività deve essere basata sui contenuti del corso B. 

     

    9.4 - ATTIVITÀ A RISCHIO DI INCENDIO BASSO 

    Rientrano in tale categoria di attività quelle non classificabili a medio ed elevato rischio e dove, in generale, sono presenti sostanze scarsamente infiammabili, dove le condizioni di esercizio offrono scarsa possibilità di sviluppo di focolai e ove non sussistono probabilità di propagazione delle fiamme. 

    La formazione dei lavoratori addetti in tali attività deve essere basata sui contenuti del corso A. 

      
    di seguito la lista delle attività indicata dal D.M. 16/02/1982

     

    Elenco delle attività Antincendio soggette a C.P.I (D.M. 16 febbraio 1982)

     

    1 Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano gas combustibili, gas comburenti (compressi, disciolti, liquefatti) con quantità globali in ciclo o in deposito superiori a 50 Nm3/h.
    2 Impianti di compressione o di decompressione dei gas combustibili e comburenti con potenzialità superiore a 50 Nm3/h.
    3 Depositi e rivendite di gas combustibili in bombole:
      compressi:
      per capacità complessiva da 0,75 a 2 m3
      per capacità complessiva superiore a 2 m3
      disciolti e liquefatti (in bombole o bidoni):
      per quantitativi complessivi da 75 a 500 kg
      per quantitativi complessivi superiori a 500 kg
    4 Depositi di gas combustibili in serbatoi fissi:
      compressi:
      per capacità complessiva da 0,75 a 2 m3
      per capacità complessiva superiore a 2 m3
      disciolti o liquefatti:
      per capacità complessiva da 0,3 a 2 m3
      per capacità complessiva superiori a 2 m3
    5 Depositi di gas comburenti in serbatoi fissi:
      compressi per capacità complessiva superiore a 3 m3
      liquefatti per capacità complessiva superiore a 2 m3
    6 Reti di trasporto e distribuzione di gas combustibili, compresi quelli di origine petrolifera o chimica, con esclusione delle reti di distribuzione cittadina e dei relativi im­pianti con pressione di esercizio non superiore a 5 bar.
    7 Impianti di distribuzione di gas combustibili per autotrazione.
    8 Officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzanti gas combustibili e/o comburenti, con oltre 5 addetti.
    9 Impianti per il trattamento di prodotti ortofrutticoli e cereali utilizzanti gas combustibili.
    10 Impianti per l’idrogenazione di oli e grassi.
    11 Aziende per la seconda lavorazione del vetro con l’impiego di oltre 15 becchi a gas.
    12 Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano liquidi infiammabili (punto di infiammabilità fino a 65° C) con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 0,5 m3.
    13 Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano liquidi combustibili con punto di infiammabilità da 65° C a 125° C, per quantitativi globali in ciclo o in deposito superiori a 0,5 m3.
    14 Stabilimenti ed impianti per la preparazione di oli lubrificanti, oli diatermici e simili.
    15 Depositi di liquidi infiammabili e/o combustibili:
      per uso industriale o artigianale con capacità geometrica complessiva da 0,5 a 25 m3
      per uso industriale o artigianale o agricolo o privato, per capacità geometrica complessiva superiore a 25 m3
    16 Depositi e/o rivendite infiammabili e/o combustibili per uso commerciale:
      per capacità geometrica complessiva da 0,2 a 10 m3
      per capacità geometrica complessiva superiore a 10 m3
    17 Depositi e/o rivendite di oli lubrificanti, di oli diatermici e simili per capacità superiore ad 1 m3.
    18 Impianti fissi di distribuzione di benzina, gasolio e miscele per autotrazione ad uso pubblico e privato con o senza stazione di servizio.
    19 Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono vernici, inchiostri e lacche infiammabili e/o combustibili con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 500 kg.
    20 Depositi e/o rivendite di vernici, inchiostri e lacche infiammabili e/o combustibili:
      con quantitativi da 500 a 1.000 kg
      con quantitativi superiori a 1.000 kg.
    21 Officine e laboratori per la verniciatura con vernici infiammabili e/o combustibili con oltre 5 addetti.
    22 Depositi e/o rivendite di alcoli a concentrazione superiore al 60% in volume:
      con capacità da 0,2 a 10 m3
      con capacità superiore a 10 m3
    23 Stabilimenti di estrazione con solventi infiammabili e raffinazione di oli e grassi vegetali ed animali, con quantitativi globali di solventi in ciclo e/o in deposito superiori a 0,5 m3.
    24 Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di P.S. approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni nonché perossidi organici.
    25 Esercizi di minuta vendita di sostanze esplodenti di cui ai decreti ministeriali 18-10-1973 e 18-9-1975, e successive modificazioni ed integrazioni.
    26 Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze instabili che possono dar luogo da sole a reazioni pericolose in presenza o non di catalizzatori.
    27 Stabilimenti di impianti ove si producono, impiegano o detengono nitrato di ammonio, di metalli alcalini e alcalino-terrosi, nitrato di piombo e perossidi inorganici.
    28 Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze soggette all’accensione spontanea e/o sostanze che a contatto con l’acqua sviluppano gas infiammabili.
    29 Stabilimenti ed impianti ove si produce acqua ossigenata con concentrazione superiore al 60% di perossido di idrogeno.
    30 Fabbriche e depositi di fiammiferi.
    31 Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega e/o detiene fosforo e/o sesquisolfuro di fosforo.
    32 Stabilimenti ed impianti per la macinazione e la raffinazione dello zolfo.
    33 Depositi di zolfo con potenzialità superiore a 10 t.
    34 Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega o detiene magnesio, elektron e altre leghe ad alto tenore di magnesio.
    35 Mulini per cereali ed altre macinazioni con potenzialità superiori a 20 t e relativi depositi.
    36 Impianti per l’essiccazione dei cereali e di vegetali in genere con depositi di capacità superiori a 50 t di prodotto essiccato.
    37 Stabilimenti ove si producono surrogati del caffé.
    38 Zuccherifici e raffinerie dello zucchero.
    39 Pastifici con produzione giornaliera superiore a 50 t.
    40 Riserie con potenzialità giornaliera superiore a 10 t.
    41 Stabilimenti ed impianti ove si lavora e/o detiene foglia di tabacco con processi di essiccazione con oltre 100 addetti con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 50 t.
    42 Stabilimenti ed impianti per la produzione della carta e dei cartoni e di allestimento di prodotti cartotecnici in genere con oltre 25 addetti e/o con materiale in deposito o lavorazione superiore a 50 t.
    43 Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici nonché depositi per la cernita della carta usata, di stracci, di cascami e di fibre tessili per l’industria della carta con quantitativi superiori a 5 t.
    44 Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano e/o detengono carte fotografiche, calcografiche, eliografiche e cianografiche, pellicole cinematografiche, radiografiche e fotografiche di sicurezza con materiale in deposito superiore a 10 t.
    45 Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano e detengono pellicole cinematografiche e fotografiche con supporto infiammabile per quantitativi superiori a 5 kg.
    46 Depositi di legnami da costruzione e da lavorazione di legna da ardere, di paglia, di fieno, di canne, di fascine, di carbone vegetale e minerale, di carbonella, di sughero ed altri prodotti affini, esclusi i depositi all’aperto con distanze di sicurezza esterne non inferiori a 100 metri misurate secondo le disposizioni di cui al punto 2.1 del decreto ministeriale 30 novembre 1983:
      da 50 a 100 t
      superiori a 100 t
    47 Stabilimenti e laboratori per la lavorazione del legno con materiale in lavorazione e/o in deposito:
      da 5 a 100 t
      oltre 100 t
    48 Stabilimenti ed impianti ove si producono, lavorano e detengono fibre tessili e tessuti naturali e artificiali, tele cerate, linoleum e altri prodotti affini, con quantitativi:
      da 5 a 100 t
      oltre 100 t
    49 Industrie dell’arredamento, dell’abbigliamento e della lavorazione della pelle; calzaturifici:
      da 25 a 75 addetti
      oltre 75 addetti
    50 Stabilimenti ed impianti per la preparazione del crine vegetale, della trebbia e simili, lavorazione della paglia, dello sparto e simili, lavorazione del sughero, con quantitativi in lavorazione o in deposito pari o superiore a 5 t.
    51 Teatri di posa per le riprese cinematografiche e televisive.
    52 Stabilimenti per lo sviluppo e la stampa delle pellicole cinematografiche.
    53 Laboratori di attrezzerie e scenografie teatrali.
    54 Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione della gomma, con quantitativi superiori a 5 t.
    55 Depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili con oltre 10 t.
    56 Laboratori di vulcanizzazione di oggetti di gomma con più di 50 q.li in lavorazione o in deposito.
    57 Stabilimenti ed impianti per la produzione e lavorazione di materie plastiche con quantitativi superiori a 5 t.
    58 Depositi di manufatti in plastica con oltre 5 t.
    59 Stabilimenti ed impianti ove si producono e lavorano resine sintetiche e naturali, fitofarmaci, coloranti, organici e intermedi e prodotti farmaceutici con l’impiego di solventi ed altri prodotti infiammabili.
    60 Depositi di concimi chimici a base di nitrati e fosfati e di fitofarmaci, con potenzialità globale superiore a 50 t.
    61 Stabilimenti ed impianti per la fabbricazione di cavi conduttori elettrici isolati.
    62 Depositi e rivendite di cavi elettrici isolati con quantitativi superiori a 10 t.
    63 Centrali termoelettriche.
    64 Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici di potenza complessiva superiore a 25 W.
    65 Stabilimenti ed impianti ove si producono lampade elettriche, lampade a tubi luminescenti, pile ed accumulatori elettrici, valvole elettriche, ecc.
    66 Stabilimenti siderurgici e stabilimenti per la produzione di altri metalli.
    67 Stabilimenti ed impianti per la zincatura, ramatura e lavorazioni similari comportanti la fusione di metalli o altre ostanze.
    68 Stabilimenti per la costruzione di aeromobili, automobili e motocicli.
    69 Cantieri navali con oltre 5 addetti.
    70 Stabilimenti per la costruzione e riparazione di materiale rotabile ferroviario e tranviario con oltre 5 addetti.
    71 Stabilimenti per la costruzione di carrozzerie e rimorchi per autoveicoli con oltre 5 addetti.
    72 Officine per la riparazione di autoveicoli con capienza superiore a 9 autoveicoli; officine meccaniche per la lavorazione a freddo con oltre 25 addetti.
    73 Stabilimenti ed impianti ove si producono laterizi, maioliche, porcellane e simili con oltre 25 addetti.
    74 Cementifici.
    75 Istituti, laboratori, stabilimenti e reparti in cui si effettuano, anche saltuariamente, ricerche scientifiche o attività industriali per le quali si impiegano isotopi radioattivi, apparecchi contenenti dette sostanze ed apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti (art. 13 della legge 31-12-1962, n. 1860 e articolo 102 del D.P.R. 13-2-1964, n. 185).
    76 Esercizi commerciali con detenzione di sostanze radioattive (capo IV del D.P.R. 13-2-1964, n. 185).
    77 Autorimesse di ditte in possesso di autorizzazione permanente al trasporto di materiali fissili in speciali e di materie radioattive (art. 5 della legge 31-12-1962, n. 1860, sostituito dall’art. del D.P.R. 30-12-1965, n. 1704).
    78 Impianti di deposito delle materie nucleari, escluso il deposito in corso di spedizione.
    79 Impianti nei quali siano detenuti combustibili nucleari o prodotti o residui radioattivi (art. 1, lettera b) della legge 31-12-1962, n. 1860).
    80 Impianti relativi all’impiego pacifico dell’energia nucleare ed attività che comportano pericoli di radiazioni ionizzanti derivanti dal predetto impiego:
      impianti nucleari
      reattori nucleari, eccettuati quelli che facciano parte di un mezzo di trasporto
      impianti per la preparazione o fabbricazione delle materie nucleari
      impianti per la separazione degli isotopi
      impianti per il trattamento dei combustibili nucleari irradiati
    81 Stabilimenti per la produzione di sapone, di candele e di altri oggetti di cera e di paraffina, di acidi grassi, di glicerina grezza quando non sia prodotta per idrolisi, di glicerina raffinata e distillata ed altri prodotti affini.
    82 Centrali elettroniche per l’archiviazione e l’elaborazione di dati con oltre 25 addetti.
    83 Locali di spettacolo e di trattenimento in genere con capienza superiore a 100 posti.
    84 Alberghi, pensioni, motel, dormitori e simili con oltre 25 posti-letto.
    85 Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie e simili per oltre 100 persone presenti.
    86 Ospedali, case di cura e simili con oltre 25 posti letto.
    87 Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all’ingrosso o al dettaglio con superficie lorda superiore a 400 m2 comprensiva dei servizi e depositi.
    88 Locali adibiti a depositi di merci e materiali vari con superficie lorda superiore a 1.000 m2.
    89 Aziende ed uffici nei quali siano occupati oltre 500 addetti.
    90 Edifici pregevoli per arte o storia e quelli destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni o comunque oggetti di interesse culturale sottoposti alla vigilanza dello Stato di cui al R.D. 7 novembre 1942, n. 1564.
    91 Impianti per la produzione del calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 100.000 kcal/h.
    92 Autorimesse private con più di 9 autoveicoli, autorimesse pubbliche ricovero natanti, ricovero aeromobili.
    93 Tipografie, litografie, stampa in offset ed attività similari con oltre 5 addetti.
    94 Edifici destinati a civile abitazione con altezza in gronda superiore a 24 metri.
    95 Vani di ascensori e montacarichi in servizio privato, aventi corsa sopra il piano terreno maggiore di 20 metri, installati in edifici civili aventi altezza in gronda maggiore di 24 metri e quelli installati in edifici industriali di cui all’art. 9 del D.P.R. 29 maggio 1963, n. 1497.
    96 Piattaforme fisse e strutture fisse assimilabili di perforazione e/o produzione di idrocarburi di cui al D.P.R. 24-5-1979, n. 886.
    97 Oleodotti con diametro superiore a 100 mm.

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