Classificazione Edifici

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Per la Certificazione energetica degli edifci, ora Attestazione di Prestazione Energetica, fondamentale risulta conoscere la classificazione dell'edificio stesso, tutto ciò avviene attraverso il D.P.R. 412/93 che raggruppa tutti gli edifici in una particolare lista che li caratterizza:
 
Art. 3        (Classificazione generale degli edifici per categorie)   
1. Gli edifici sono classificati in base alla loro destinazione d'uso nelle seguenti categorie: 
E.1     Edifici adibiti a residenza e assimilabili: 
E.1 (1) abitazioni adibite a residenza con carattere continuativo, quali  abitazioni civili e rurali, collegi, 
           conventi, case di pena, caserme; 
E.1 (2) abitazioni adibite a residenza con occupazione saltuaria, quali case per vacanze, fine settimana 
           e simili; 
E.1 (3) edifici adibiti ad albergo, pensione ed attività' similari; 
E.2     Edifici adibiti a uffici e assimilabili: pubblici o privati, indipendenti o contigui a costruzioni adibite 
         anche ad attività industriali o artigianali, purchè siano da tali costruzioni scorporabili agli effetti 
         dell'isolamento termico; 
E.3     Edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero 
         o cura di minori o anziani nonchè le strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei 
         tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici; 
E.4     Edifici adibiti ad attività' ricreative, associative o di culto e assimilabili: 
E.4 (1) quali cinema e teatri, sale di riunione per congressi; 
E.4 (2) quali mostre, musei e biblioteche, luoghi di culto; 
E.4 (3) quali bar, ristoranti, sale da ballo; 
E.5    Edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili: quali negozi, magazzini di vendita all'ingrosso 
        o al minuto, supermercati, esposizioni; 
E.6     Edifici adibiti ad attività sportive: 
E.6 (1) piscine, saune e assimilabili; 
E.6 (2) palestre e assimilabili; 
E.6 (3) servizi di supporto alle attività sportive; 
E.7     Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili; 
E.8     Edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili. 
 
2. Qualora un edificio sia costituito da parti individuabili come appartenenti  a categorie diverse, le stesse 
      devono essere considerate separatamente e cioè ciascuna nella categoria che  le  compete.
 Fonte: DPR 412/93
 
 
prima pubblicazione: Domenica 16 Marzo 2014 23:01